Termini e condizioni generali
- Validità dei nostri termini e condizioni generali
(1) Questi termini e condizioni generali si applicano quando forniamo servizi di qualsiasi tipo.
(2) I nostri termini e condizioni generali si applicano esclusivamente; valgono anche per affari futuri con il partner contrattuale. I termini e le condizioni del partner contrattuale che si discostano dai nostri termini e condizioni generali non sono validi.
(3) Eventuali modifiche alle nostre condizioni generali verranno comunicate per iscritto al partner contrattuale. Si considerano approvati se il partner contrattuale non solleva un’obiezione per iscritto. Indicheremo specificamente questa conseguenza quando faremo l’annuncio. Il partner contrattuale deve notificare l’obiezione entro un mese dall’annuncio della modifica. L’invio entro questo termine è sufficiente se riceviamo l’obiezione.
- Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte non sono vincolanti e rappresentano solo un invito al partner contrattuale a effettuare un ordine. L’ordine del partner contrattuale è un’offerta vincolante per la conclusione di un contratto. Possiamo scegliere di accettare questa offerta entro due settimane inviando una conferma d’ordine scritta o avviando l’esecuzione del servizio ordinato entro il periodo riconoscibile per il partner contrattuale, a meno che il partner contrattuale non determini un periodo diverso per l’accettazione della sua offerta.
- Collaborazione del partner contrattuale
(1) Il partner contrattuale deve fornirci tutte le informazioni necessarie per la nostra fornitura di servizi in tempo utile prima dell’inizio della fornitura di servizi, come in particolare, ma non esclusivamente: istruzioni di montaggio, linee guida per la manutenzione, manuali d’uso, fiere protocolli, libri macchina, ecc.
(2) Se forniamo i nostri servizi tramite manutenzione remota / supporto remoto per il partner contrattuale, il partner contrattuale deve concederci l’accesso online necessario e fornire tutti i dispositivi e il software necessari sul posto. Se necessario, ci deve essere fornito il numero necessario di password.
(3) Se forniamo i nostri servizi al partner contrattuale, il partner contrattuale deve concederci l’accesso in loco. Prima di iniziare il nostro lavoro, i nostri dipendenti devono essere informati dell’esistenza di speciali norme di sicurezza, per quanto pertinenti. Il partner contrattuale è tenuto a fornire assistenza tecnica a proprie spese, in particolare a fornire il personale ausiliario idoneo necessario, a svolgere tutti i lavori preparatori e accessori necessari, compreso l’approvvigionamento dei materiali necessari, la fornitura dei dispositivi necessari, la fornitura di riscaldamento , ventilazione, forza di azionamento, luce, acqua con i collegamenti necessari.
(4) Restano impregiudicati ulteriori obblighi di notifica del partner contrattuale, in particolare gli obblighi di notifica prima della conclusione del contratto in caso di complicazioni.
- Le nostre prestazioni
(1) La portata dei nostri obblighi di prestazione risulta dal contratto stipulato con il partner contrattuale.
(2) Se non diversamente specificato nel contratto con il partner contrattuale, forniamo un servizio e non siamo obbligati a fornire alcun lavoro.
(3) Smaltiremo a proprie spese le parti vecchie del partner contrattuale che vengono sostituite durante il nostro lavoro per il partner contrattuale. Ciò non si applica se il partner contrattuale ha un interesse particolare nel contenitore (ad es. a scopo di prova o a causa di un valore residuo residuo). In quest’ultimo caso, lasciamo le parti vecchie al partner contrattuale.
- Termine per la nostra prestazione, ritardi, risarcimento per ritardo/in luogo della prestazione
(1) La data prevista per il nostro servizio risulta dal contratto stipulato con il partner contrattuale. Se non è stata fissata una data, dobbiamo fornire il nostro servizio entro un tempo ragionevole.
(2) Un periodo di prestazione concordato viene prorogato in modo appropriato se il partner contrattuale non fornisce in tempo utile i documenti, i documenti, i materiali o simili necessari per la fornitura del nostro servizio.
(3) Due settimane dopo il superamento di una data di prestazione non vincolante o di un periodo di prestazione non vincolante, il partner contrattuale può richiederci per iscritto di fornire il nostro servizio entro un termine ragionevole.
(4) Se il partner contrattuale ha diritto al risarcimento dei danni causati da ritardo nei nostri confronti, questo è limitato a un massimo del 10% del corrispettivo concordato; queste
La limitazione di responsabilità non si applica se siamo colpevoli di dolo o colpa grave; non si applica inoltre alle richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale in caso di lesioni alla vita, al corpo e/o alla salute o alle richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale se siamo colpevoli di dolo o colpa grave cade. Se il partner contrattuale ha diritto a un risarcimento in luogo dell’adempimento (ad es. a seguito di recesso dopo la scadenza di un termine ragionevole o per altri motivi), il diritto al risarcimento è limitato a un massimo del 10% dell’importo concordato considerazione; Questa limitazione di responsabilità non si applica se siamo colpevoli di dolo o colpa grave; non si applica inoltre alle richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale in caso di lesioni alla vita, al corpo e/o alla salute o alle richieste di risarcimento danni da il partner contrattuale se abbiamo agito con dolo o colpa grave Il carico cade.
- Forza maggiore, riserva di autoapprovvigionamento
(1) I casi di forza maggiore ci esonerano dall’adempimento dei nostri obblighi di consegna (servizio) fino alla cessazione della forza maggiore. Prolungare i tempi di consegna, le date di consegna sono posticipate per la durata della forza maggiore. Ciò non si applica se siamo responsabili dell’impedimento alla prestazione. Tuttavia, non siamo nemmeno responsabili per cause di forza maggiore se si verificano in un momento in cui siamo già inadempienti. L’impossibilità di un adeguato approvvigionamento di materie prime e ausiliarie, l’impossibilità di procurarsi mezzi di trasporto, scioperi e serrate sono considerati casi di forza maggiore. Informeremo immediatamente il partner contrattuale del verificarsi di forza maggiore e della proroga del termine di consegna o del rinvio della data di consegna.
(2) Se l’impedimento all’adempimento secondo il paragrafo 1 dura più di sei settimane, sia noi che il partner contrattuale possiamo recedere dal contratto; il partner contrattuale può recedere dal contratto in anticipo se la prestazione successiva non gli interessa. In caso di recesso rimborseremo immediatamente una caparra o simili, detratte le spese da noi sostenute.
- Garanzia
(1) Se non forniamo il nostro servizio in conformità con il contratto, il partner contrattuale deve darci l’opportunità di fornire prestazioni supplementari.
(2) Le pretese del partner contrattuale nei nostri confronti per violazione degli obblighi si prescrivono due anni dopo la fornitura del servizio da parte nostra, a meno che non sia stato concordato un periodo diverso nel contratto con il partner contrattuale o un periodo più breve periodo risulta dalla legge. Il periodo di due anni sopra previsto non si applica a) ai contratti di vendita di immobili e di beni che sono stati utilizzati per un immobile secondo la loro normale destinazione d’uso e ne hanno causato la difettosità; b) nel caso di appalti di lavori per fabbricati e lavori, il cui buon esito consiste nella fornitura di servizi di progettazione o monitoraggio degli stessi; c) se siamo colpevoli di dolo o colpa grave in relazione a un difetto; d) per richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale se siamo colpevoli di dolo o colpa grave e/o e) per richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale in caso di lesioni alla vita, al corpo e/o alla salute.
(3) Nella misura in cui forniamo prodotti usati in singoli casi in conformità con l’accordo contrattuale, la garanzia è esclusa, se non diversamente concordato nel singolo caso. Tale esclusione di garanzia non si applica nei casi elencati nel paragrafo precedente alle lettere da a) ad e).
(4) I diritti del partner contrattuale di cui al § 478, 479 BGB rimangono inalterati dalle disposizioni delle presenti condizioni generali, ad eccezione del diritto al risarcimento dei danni, se il partner contrattuale è giustamente rivendicato dal suo cliente, l’ultimo cliente nella catena di fornitura È un consumatore e il difetto era già presente quando il rischio è stato trasferito da noi al partner contrattuale.
- Risarcimento danni
La nostra responsabilità per danni è limitata secondo quanto segue, nella misura in cui si tratta di negligenza o deve essere rappresentata. Siamo responsabili solo per danni derivanti da responsabilità per colpa o responsabilità che deve essere rappresentata, indipendentemente dal motivo legale
- a) se noi, i nostri rappresentanti legali o i nostri ausiliari abbiamo agito intenzionalmente o con negligenza grave,
- b) se abbiamo dato garanzie, per l’adempimento di queste garanzie nella misura concordata,
- c) in caso di lesioni alla vita, al corpo e/o alla salute,
- d) in caso di violazione per semplice negligenza di obblighi contrattuali essenziali. Gli obblighi contrattuali essenziali ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto sono obblighi il cui adempimento consente in primo luogo la corretta esecuzione del contratto e sui quali il partner contrattuale può fare regolarmente affidamento per essere rispettato. In caso di violazione per semplice negligenza di obblighi contrattuali essenziali, la nostra responsabilità per danni è limitata all’importo del risarcimento per il danno prevedibile e tipico del contratto. Per le richieste di risarcimento danni del partner contrattuale dovute a mora e le richieste di risarcimento danni da parte del partner contrattuale in luogo dell’adempimento, si applica la limitazione della responsabilità ai sensi della clausola 5, paragrafo 4.
- e) In ogni caso, non forniamo alcun risarcimento per danni consequenziali causati da difetti, mancato guadagno o mancato utilizzo.
- f) Nei casi in cui siamo obbligati a risarcire i danni, l’importo è limitato a un massimo del 10% del compenso per i nostri servizi e a un massimo dell’impegno di copertura della nostra assicurazione corrispondente. Alle lettere da a) ad).
(2) Le norme di cui sopra si applicano di conseguenza alle richieste di rimborso delle spese sprecate (§ 284 BGB).
(3) Le limitazioni di responsabilità di cui alla clausola 8 si applicano di conseguenza alla responsabilità dei nostri dipendenti, dirigenti e organi.
(4) Ulteriori limitazioni di responsabilità legali o contrattuali o ulteriori limitazioni di responsabilità in queste condizioni di consegna rimangono inalterate.
- Retribuzione, pagamento
(1) La nostra remunerazione risulta dal contratto concluso con il cliente. Se non è prevista alcuna retribuzione, la nostra retribuzione si basa sulla retribuzione consueta e, se tale retribuzione non può essere determinata, sulla retribuzione adeguata.
(2) Possiamo richiedere pagamenti anticipati ragionevoli.
(3) I nostri crediti devono essere pagati immediatamente, al più tardi entro 10 giorni dalla fatturazione o dalla fornitura del servizio senza detrazioni. Questo non costituisce un obbligo per noi di eseguire in anticipo. Restano altresì impregiudicati il nostro diritto di ritenzione e di opposizione al contratto non adempiuto.
(4) Se siamo obbligati ad eseguire in anticipo secondo il contenuto del contratto, abbiamo il diritto di richiedere un acconto del 10% dell’importo dell’ordine. Se l’importo dell’ordine non è stato determinato, al posto dell’importo dell’ordine verrà utilizzato l’importo della richiesta di remunerazione prevista.
5) Se, dopo la conclusione del contratto, risulta che i nostri crediti sono a rischio a causa dell’adempimento inadeguato del partner contrattuale, possiamo richiedere il pagamento anticipato se il partner contrattuale non ci fornisce una sicurezza sufficiente.
- Diritti di ritenzione, compensazione
(1) Il partner contrattuale ha diritto all’opposizione illimitata di un contratto non adempiuto se sono soddisfatti i requisiti legali. Inoltre, per i diritti di ritenzione vale quanto segue: il partner contrattuale ha diritto a un diritto di ritenzione solo se e nella misura in cui i crediti da lui fatti valere sono incontestati, legalmente accertati o pronti per la decisione. Abbiamo la facoltà di far valere i diritti di ritenzione fornendo garanzie, che possono essere fornite anche mediante fideiussione bancaria; la garanzia si considera prestata al più tardi quando il partner contrattuale è in mora con l’accettazione della garanzia.
(2) Il partner contrattuale può compensare con i nostri crediti solo con crediti indiscussi, legalmente stabiliti o che sono pronti per una decisione.
- Riserva di proprietà, diritti d’uso
(1) Ci riserviamo la proprietà di tutti gli articoli da noi consegnati fino a quando tutti i nostri crediti attuali e futuri nei confronti del partner contrattuale derivanti dal rapporto d’affari non saranno stati risolti. Il partner contrattuale ha il diritto di rivendere e / o di elaborare ulteriormente nel normale svolgimento dell’attività. Non ha diritto ad altre disposizioni. Il partner contrattuale ci cede già ora tutti i crediti per l’importo dell’importo lordo della nostra fattura per l’oggetto che gli derivano dalla rivendita. Ciò vale anche per le pretese che il partner contrattuale matura nei confronti di un terzo tramite il collegamento della merce soggetta a riserva di proprietà con la proprietà o un’altra cosa che deve essere considerata come la cosa principale. Allo stesso modo, il partner contrattuale ci cede con la presente i crediti di cui al § 8 n. 3 VOB / B, che derivano dall’installazione della nostra merce soggetta a riserva di proprietà.
(2) Ci riserviamo i diritti di proprietà ei diritti d’autore su tutti i campioni, modelli, disegni, preventivi, offerte, calcoli e informazioni simili di natura materiale e immateriale, anche in formato elettronico. Tali informazioni non possono essere rese disponibili a terzi. Il partner contrattuale ha il diritto di utilizzarlo solo per lo scopo previsto contrattualmente. Se il partner contrattuale ha il diritto di utilizzarlo solo per un tempo limitato in base al contenuto del contratto, anche questo diritto di utilizzo è limitato nel tempo di conseguenza. Il diritto d’uso può essere trasferito a un acquirente insieme alle attività commerciali del partner contrattuale.
(3) Il partner contrattuale è obbligato a rendere accessibili a terzi tutte le informazioni da noi espressamente designate come riservate o la cui riservatezza deriva dalle circostanze solo con il nostro espresso consenso.
- Disposizioni finali
1) Si applica la legge tedesca. Il diritto sostanziale e formale tedesco è applicabile anche se il diritto tedesco prevede l’applicabilità del diritto straniero. L’applicazione della legge sulle vendite delle Nazioni Unite è esclusa.
(2) Se il partner contrattuale è un commerciante, il foro competente esclusivo è Unna. Se il partner contrattuale non è un commerciante, si applica quanto segue: il foro competente è Unna se il contratto con il partner contrattuale è stato concluso per iscritto e il partner contrattuale non ha un foro competente in Germania o ha trasferito il suo luogo di residenza o la sua residenza abituale al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania o la sua residenza o dopo la conclusione del contratto la sua ubicazione abituale non è nota al momento della presentazione dell’azione.
01/2021